Venezia 2020 – gli aspetti istituzionali

La città metropolitana e la riorganizzazione della governance urbana

Le attuali tendenze demografiche, la globalizzazione, la rivoluzione tecnologica, il passaggio da una economia di tipo prevalentemente industriale ad una economia basata sui servizi e sulla conoscenza hanno determinato grossi cambiamenti sociali e fisici nelle città che sono divenute il punto di congiunzione tra locale e globale fra luoghi e flussi.

Nel nostro Paese lo sviluppo di alcuni agglomerati urbani su area vasta ha reso inefficace la tradizionale attività degli enti locali a livello di pianificazione strategica e territoriale rendendo necessario la costituzione di un nuovo ente locale sovra-comunale “la Città Metropolitana”. ( [i])

La legge Del Rio identifica le città metropolitane con i confini delle ex Provincie di appartenenza (con possibilità di modificarli attraverso procedure partecipate) e li identifica come organismi di secondo grado. ([ii])

Ciò rende le città metropolitane degli organismi sostanzialmente inutili e privi di poteri efficaci di incidenza: vengono istituite le città metropolitane e contemporaneamente le si svuota di competenze.

Questa organizzazione è perfettamente organica alla cultura politica dell’attuale maggioranza consiliare. La città metropolitana, presieduta dal sindaco di Venezia, non esercita alcun potere se non quelli clientelari e non esiste interesse alcuno di modificare la situazione esistente.

Ciò è dimostrato in modo lampante dal cosiddetto Piano Strategico Metropolitano approvato dal Consiglio Metropolitano di Venezia, con deliberazione del 21.12.2018, che in realtà non è un Piano Strategico, vale a dire uno strumento volto a costruire la “vision” condivisa del futuro della città metropolitana attraverso un processo di coinvolgimento dei principali stakeholders, individuando strategie, azioni, progetti, risorse per conseguirla, ma un documento redatto dagli uffici che si sforza di elencare una gamma di obiettivi desiderabili senza sapere e dire come realizzarli, in forza di quale strategia generale e con quali risorse.

Pertanto questo documento, che viene chiamato Piano Strategico, non ha alcuna possibilità di sortire effetto alcuno nella realtà territoriale veneziana, in particolare per quanto riguarda la natura stessa della città metropolitana, che per esistere (e dunque per attuare strategie) deve avere una legittimazione che certamente l’attuale trasformazione della Provincia in CM non può dare.

La prossima amministrazione dovrà portare a termine la vera costituzione della città metropolitana, intesa come unico livello di governo della realtà veneziana e al cui interno potranno realizzarsi le necessarie forme di autonomia decentrata, tra le quali quelle tra la città d’acqua e la città di terra. Il Rapporto “Start City” mette in evidenza i fondamentali delle 14 Città Metropolitane.

Ciò significa che la città metropolitana dovrà avere un governo eletto direttamente dalla popolazione in un ambito amministrativo compatibile: quello individuato ormai da anni attraverso le elaborazioni del COSES che comprendono una realtà ampia e omogenea che si riconosce organicamente nel sistema urbano metropolitano di Venezia (23 comuni, 620.000 abitanti).

Obiettivo:

  1. modifica dell’attuale struttura della città metropolitana facendola coincidere con il sistema urbano metropolitano di Venezia;
  2. elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano
  3. avvio di un processo di elaborazione di un vero Piano Strategico Metropolitano.
  4. ……….
  5. ………..
 Allegato D – Materiali di approfondimento (profili e ruoli istituzionali della città metropolitana)

 NOTE

[i]_“Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 ’articolo 114”.

[ii]_ Riforma DELRIO “Legge n. 56/2014  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha costituito 14 città metropolitane con una delimitazione territoriale pari a quella della relativa provincia soppressa con l’attribuzione delle  funzioni di programmazione strategica  sia sul fronte della gestione territoriale, sia dell’organizzazione e erogazione dei servizi pubblici essenziali  e di promozione  e di coordinamento economico sociale.